A.I.C.E.C.

STATUTO

A.I.C.E.C.

STATUTO

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DENOMINAZIONE

1) È costituita una Associazione, disciplinata da diritto italiano, denominata:

“Associazione per 1a promozione e lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nel settore della internazionalizzazione delle PMI” in forma abbreviata anche, e siglabile anche “A.I.C.E.C.” il tutto senza vincoli di rappresentazione grafica.

SEDE

1) L’ Associazione ha sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59.

Il cambiamento di indirizzo nel Comune di Roma non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

2) II Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere, sia in Italia che all’estero, sedi periferiche, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

SCOPO

1)        L’Associazione, che è apolitica e non ha scopo di Lucro, si propone di formare figure specialistiche in grado di affiancare le aziende italiane nei complessi percorsi di internazionalizzazione commerciale e produttiva. Lo scopo viene perseguito anche in collaborazione con istituzioni e/o organizzazioni di carattere governativo e non.

  • L’Associazione si adopera altresì a divulgare e mantenere sui mercati una immagine positiva dell’Italia, promuovendone economia, prodotti e servizi, con particolare riferimento ai servizi professionali offerti dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, curando in particolare anche gli aspetti informativi—formativi per una migliore integrazione economico—culturale.
  • Per il raggiungimento dello scopo indicato al comma 1), l’Associazione, sempre senza scopo di lucro, potrà:
  1. Promuovere ed organizzare corsi di formazione per i Commercialisti e gli Esperti Contabili interessati ai processi di internazionalizzazione.
  2. Informare gli iscritti, con appositi seminari, circa le opportunità che oggi offre l’internazionalizzazione.
  3. Promuovere il confronto con organi istituzionali sia nazionali che internazionali, con il mondo accademico e con organi governativi, al fine di migliorare le azioni necessarie ai professionisti e alle aziende loro clienti, per affrontare tale materia.

 

  1. Promuovere ed organizzare viaggi di studio e missioni nei Paesi esteri.
  2. Realizzare reti professionali coinvolgendo anche rappresentanze istituzionali di Paesi esteri che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di servizi professionali per l’internazionalizzazione.
  3. Effettuare l’analisi delle possibilità di commercializzazione, approvigionamento ed investimento nei vari Stati.
  4. Svolgere a favore degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili attività informativa in particolare mediante la redazione di analisi di mercato e relazioni settoriali.
  5. Svolgere attività di promozione e collegamento, curando e sviluppando relazioni daffari tra imprese dei vari Stati, sostenendo l’incremento dell’interscambio economico commerciale e contribuendo allo sviluppo dei rapporti commerciali, industriali, agricoli, culturali e finanziari, nonché all’incremento della collaborazione tecnica fra i Paesi.
  6. Avviare e seguire contatti tra i settori dell’economia interessati appartenenti ai diversi Stati.
  7. Curare l’organizzazione di manifestazioni ed eventi quali conferenze stampa, seminari d’informazione, simposi e tavole rotonde, nonché 1a partecipazione ad eventi di tale tipo, purché inerenti allo scopo riportato nel presente Statuto.
  8. Svolgere ogni ulteriore attività consentita dalla legge, utile alla realizzazione dello scopo statutario.

 DURATA

1) La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

 SOCI

1) Gli associati si distinguono nelle due seguenti categorie:

  1. Soci fondatori;
  2. Soci sostenitori.

2) Sono Soci fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione.

3) Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori gli enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante contributi in denaro annuali o pluriennali. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo con delibera approvata a maggioranza.

4) Il Socio è tenuto a corrispondere l’eventuale contributo associativo per anno solare, la cui determinazione deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

 

 CESSAZIONE DELLA QUALITÁ DI SOCIO

1)           Il rapporto associativo cessa in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio.

2)           La dichiarazione di recesso, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto dalla fine dell’esercizio sociale in corso se comunicata almeno tre mesi prima dell’ultimo giorno dello stesso. In caso contrario, avrà efficacia dalla fine dell’esercizio sociale successivo.

3)           Il Consiglio Direttivo può escludere un socio, in presenza di giusta causa, vale a dire in presenza di un comportamento che integri una grave violazione degli interessi e delle finalità dell’Associazione, una violazione colposa o dolosa delle disposizioni statutarie od un comportamento disonorevole.

4)           Il venir meno della qualità di Socio, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso dei contributi versati, inclusi quelli relativi all’esercizio in corso, né conferisce diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.           

 DIRIT’I’T E DOVERI DEI socr

  1. I) Tutti i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori in regola con i versamenti del contributo annuale, se dovuto, partecipano all Assemblea dei Soci. Le persone giuridiche e Le altre entità esercitano il loro diritto di voto tramite i loro rappresentanti .

2) rutti i Soci hanno • 1 obbligo di rispettare Io Statuto e le deliberazioni degli organi sociali .

3 ) I Soci Fondatori devono versare il contributo annuale nella misura anno per anno determinata dal Consiglio Direttivo .

II Consiglio Direttivo può modulare I importo del contributo annuo in ragione della qualità del Socio e dell attività dallo stesso svolta, purché tale modulazione attenga a categorie predeterminate dal Consiglio stesso .

Il Consiglio Direttivo fissa il termine entro il quale il contributo per 1 anno successivo deve essere versato .

4) Tutti i Soci hanno diritto di beneficiare, con priorità rispetto • ai terzi, dell attività dell Associazione e dei servizi dalla stessa forniti, con particolare riguardo all attività informativa e di consulenza per tutte le quest;ioni inerenti gli scopi e le finalità della stessa.

 FONDO COMUNE

  • Le risorse economiche dell associazione sono costituite da :

beni, _ilmobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; ogni altro tipo di entrata compatibile con 1a natura de IL associazione .

  • I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari .
  • Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accet tate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con ie finalità statutarie dell organizzazione .
  • È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante 1a vita dell Associazione, salvo che 1a destinazione distribuzione non siano imposte dalla legge .

 ESERCIZIO FINANZIARIO

  • L ‘ esercizio finanziario decorre dal 10  gennaio al 31 dicembre di ogni anno .
  • L  Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo .
  • TI bilancio deve essere reso disponibile entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Socio.

4 ) Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, I Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni de LI Assemblea e de X Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all Associazione .

Articolo 10 – ORGANI DELL ‘ ASSOCIAZIONE 1 ) Sono organi dell Associazione:

a . L ‘Assemblea dei Soci

  1. IL Consiglio Direttivo;
  2. II Presidente;
  3. TI Vice Presidente [eventuale] ;

e . II Collegio di Revisione dei Conti;

  1. 11 Collegio dei Probiviri [eventuale] .

– Articolo 11 – L’ASSEÈELEA DEI SOCI

1 ) AII Assemblea possono partecipare, ed hanno diritto al voto, tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote annuali. Ogni avente diritto al voto, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto, in numero non superiore a due.

2) L I Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest ultimo, da altra persona dalla stessa nominata .

3 ) L Assemblea nornina un segretario che procede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell ‘Assemblea.

  • L I Assemblea è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta da L Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci .
  • In prima convocazione I Assemblea ordinaria è valida se è presente 1a maggioranza dei soci, e delibera validamente con La maggioranza dei presenti; in seconda convocazione 1a validità prescinde dal nunero dei presenti e delibera sempre a maggioranza dei presenti.
  • L t Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con 1a presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione 1a validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti .

7 ) La convocazione va fatta mediante email, fax, lettera o altro mezzo idoneo che dia prova del ricevimento dell avviso di convocazione, a Irneno 8 giorni prima della data dell ‘Assemblea . avviso di dovrà contenere 1 indicazione del luogo e dell ora della riunione e ordine del giorno . 8) L ‘Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti :

elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente stabilendo gli eventuali compens i ad essi spettanti [eventuale] ; nomina i componenti del Collegio dei Revisori; nomina i componenti del Collegio dei Probiviri; approva gli importi delle quote annuali associative; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno (eventuale) ; delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

9) L’ Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e I’ eventuale Scioglimento dell Associazione. IO) Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal

Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 — IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 ) II Consiglio Direttivo, tranne che nel primo periodo di funzionamento dell As soci azione e di cui norma transitoria di che appresso, è composto da tre a nove membri eletti dal f Assemblea che, peraltro deve tenere conto di quanto appresso detto . I membri del Consiglio restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti, per un solo ulteriore mandato.

T Coraponenti del Consigli Direttivo sono designati dal Presidente pro—tempore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Presidente pro—tempore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali in proporzione alle quote associative deliberate per il primo esercizio di attività.

In ogni caso 1a maggioranza dei componenti e il Presidente dell Associazione sono designati dal presidente pro—tempore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili .

3) 11 Consiglio Direttivo 1 organo esecutivo dell Associazione e nomina al suo interno, se non vi ha già provveduto 1 AssemiDLea, il suo Presidente che deve comunque e sempre essere scelto tra i membri designati dal Consiglio nazionale dei Dottor i Commercialisti e degli Esperti Contabili; si riunisce ogni qualvolta il Presidente Io ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1a metà più uno dei consiglieri.

  • ) La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante email, fax, lettera o altro mezzo idoneo che dia prova del ricevimento dell avviso di convocazione, almeno 3 giorni prima di quello fissato per 1a riunione e, nel caso di urgenza, senza rispetto di termini e di forma. L I avviso di dovrà contenere 1 i ridica zione del luogo e dell ora della riunione e I ‘ordine del giorno.
  • ) II Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione .

6) Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

predisporre gli atti da sottoporre all Assemblea;

— formalizzare le proposte per 1a gestione dell ‘Associazione; dare attuazione alle direttive generali deliberate dall ‘Assemblea dei Soci; elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle atti x} i t à svolte; proporre gli importi delle quote annuali associative, se previste; decidere sull ammissione dei Soci; integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il – loro mandato con precisazione che nella nomina del o dei membri che cessa o cessano dalla carica si deve necessariamente far riferimento all organo che Lo o li aveva espressi in base alla proporzione di cui al superiore punto 1.

I Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri sempre tendo conto delle proporzioni per 1a loro designazione innanzi detta . facoltà non può essere utilizzata qualora venga a decadere 1a maggioranza del Consiglio Direttivo.

  • 11 Consiglio Direttivo è validamente costituito con 1a presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della raaggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  • Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

Articolo 13 – PRESIDENTE E       PRESIDENTE 1 )          Presidente        il          legale   rappresentante dell ! Associazione a tutti gli effetti.

  • Egli convoca e presiede 1 ‘Assemblea generale dei Soci ed Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi .
  • Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell Assemblea; esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare I ‘associazione in giudizio e presso terzi; controllare 1a corretta applicazione delle decisioni dell Assemblea; conservare gli atti sociali e le delibere dell Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell ‘Associazione; amministrare il patrimonio e le risorse dell Associazione secondo 1a volontà dell Assemblea.

4 ) Conferi sce ai Soci, previa delibera del Consiglio Direttivo, procura speciale per 1a gestione di attività varie .

5) II Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni .

Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare I Assemblea dei Soci per I elezione del nuovo Presidente.

Articolo 14 — COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1 )   II Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall Assemblea ordinaria; è composto di tre membri, iscritti all Albo dei   Dottori commercialisti  e degli  Esperti Contabili che siano anche Revisori Legali che durano in carica per un triennio. II Collegio dei Revisori dei Conti ed elegge al proprio interno il Presidente.

  • Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell Associazione, verifica periodicamente 1a regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo .
  • I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del dell Assemblea e possonO intervenire , senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all ordine del giorno.

       Articolo 15          COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  • II Collegio dei Probiviri, composto di tre membri scelti tra i Soci, è nominato dall Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per 1a stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali , giudi zia li e di controllo nell ambito dell ‘Associazione. II Collegio elegge al proprio interno i L Presidente.
  • II Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente dai Soci o dagli organi dell Associazione per dirimere qualunque controversia tra i Soci e Associazione e tra i Soci nei loro rapporti associativi . Le decisioni pres e dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili .
  • Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso 10 studio del Presidente del Collegio rnedes imo ; il Pres idente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell I Associazione delle decisioni prese.

Articolo 16 SCIOGLIZŒNTO

Lo scioglimento dell Associazione deliberato dall Assemblea straordinaria . 11 fondo comune residuo dell Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 17 – NORIv1E, FINALI

1 ) Per quanto non previsto dal presente statuto richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile italiano in materia.

Articolo 18 – NONO TRANSITORIE,

Entro sei mesi dalla costituzione dell Associazione deve essere convocata 1a prima Assemblea dei Soci per L elezione del primo Consiglio Direttivo .

Fino alla elezione ed insediamento del primo Consiglio Direttivo, per 1a fase di avvio per I adempimento delle incornbenze necessarie 1 Associazione sarà gestita amministrata da un Consiglio Direttivo Provvisorio, composto da 3 (tre ) membri, che opererà _ill modo collegiale, nel rispetto, ove compatibile, di quanto sopra previsto e che provvederà a nominare il primo Presidente Temporaneo, che rappresenterà 1 Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio .

II Consiglio Direttivo Provvisorio potrà delegare , anche integralmente, le sue funzioni nella fas e di avvio dell Associazione ad uno solo dei suoi componenti e, nell ambito di tale delega, il membro delegato del Consiglio Direttivo Provvisorio potrà compiere tutti gli atti di gestione amministrazione necessari, ivi comp re s i I apertura di conti correnti bancari, e rappresenterà, con firma singola e nell ambito della delega a lui conferita,

1 Associazione stessa.

F.to Massimo MIANI

F.to Luigi PAGLIUCA

  1. to Giovanni Gerardo PARENTE

F.to Guido TOMAZZOLT, notaio.